Presupposti per esenzione IMU su società sportive dilettantistiche


Quali sono i presupposti oggettivi e soggettivi affinché le società sportive dilettantistiche possano beneficiare dell’esenzione IMU?

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 32170/2024, si è espressa in tema di esenzione IMU per società sportive dilettantistiche, delineando i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per poterne fruire.

Nel caso di specie, la società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con cui la Commissione Tributaria Regionale ne aveva respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado, la quale ne aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di rimborso di somme versate al Comune a titolo di IMU e TASI per l’anno di imposta 2016.

Esenzione IMU e società sportive dilettantistiche sotto la lente di ingrandimento della Cassazione

Con un primo motivo di ricorso la Società denunciava la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 90 della legge 289/2002 e dell’art. 91-bis D.L. n. 1/2012, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non potesse applicarsi alle società sportive dilettantistiche l’esenzione IMU relativa agli immobili destinati ad attività ricreative e sportive.

Con una seconda censura la Società contribuente denunciava poi, ancora, la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 90 della legge 289/2002 e dell’art. 91-bis D.L. n. 1/2012 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso che, ai fini fiscali, le società sportive dilettantistiche, in quanto società commerciali, potessero parificarsi alle associazioni sportive dilettantistiche.

Secondo la Suprema Corte, le censure, da esaminare congiuntamente in quanto sottese alla medesima quaestio iuris, erano fondate, avuto riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo per poter beneficiare dell’esenzione invocata.

Evidenziano i giudici di legittimità che, quanto al profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica dell’ente, andava in effetti rilevato come le società sportive dilettantistiche (SSD) siano equiparate per legge alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa Amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione ICI ex art.7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/92.

La Cassazione richiama infatti la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, che prevede che:

“(…) L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002”,

laddove, per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, rileva l’art. 90 legge n. 289/2002 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), secondo cui “le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

L’art. 90, al comma 17, stabilisce dunque che “le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”.

e, al comma 18, prescrive quanto deve essere previsto nello statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni), ed in particolare:

“(…) d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.

Rileva inoltre la Corte come l’equiparazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche sia prevista dalla legge anche quanto a rapporto di accreditamento e certificazione con il CONI, posto che l’art. 7 d.l. 136/04, conv. in legge n. 186/2004, stabilisce che:

Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica. 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attivita’ sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.

L’esenzione IMU si applica agli immobili destinati esclusivamente ad attività dilettantistica sportiva-ricreativa senza scopo di lucro

Tanto premesso sul quadro normativo di riferimento, i giudici di legittimità ribadiscono quindi il principio (cfr. da ultimo Cass. n. 17968/2024) secondo cui l’esenzione può essere però riconosciuta soltanto qualora l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività meritoria, spettando proprio al soggetto che intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale di dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma (cfr., con riguardo all’ICI, Cass., n. 9614/2019 e Cass., n. 23053/2019).

Venendo al caso di specie, la Cassazione osserva quindi che la società, costituita nella forma della società di capitali (S.r.l.), aveva in effetti assunto la veste formale di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, non essendo contestato, inoltre, che essa avesse ottenuto il riconoscimento CONI.

I Giudici di merito, conclude la Corte, avevano tuttavia del tutto omesso di appurare se poi tale veste formale trovasse piena corrispondenza nell’attività esercitata, verificando la natura commerciale o meno dell’attività esercitata all’interno della struttura sportiva, limitandosi ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base del solo fatto della natura di società commerciale.

Tanto premesso sullo specifico caso processuale, in termini più generali giova anche evidenziare quanto segue.

Pur dovendosi rilevare che, quanto al profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica dell’ente, le società sportive dilettantistiche (SSD), come visto, sono equiparate per legge alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa Amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione ex art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/92 (cfr., Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009), tuttavia bisogna comunque tenere presente l’importanza del profilo oggettivo, ovvero che, come detto, l’attività svolta nell’immobile rientri effettivamente tra quelle previste dal citato art. 7, necessario al fine di poter godere dell’agevolazione.

L’esenzione, del resto, può essere riconosciuta soltanto qualora l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività meritoria, spettando, come visto, comunque al soggetto che intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma, tra cui, per esempio, può rilevare anche la classificazione catastale dell’immobile utilizzato, che, già di per sé, potrebbe indicare lo svolgimento di un’attività con fini di lucro.

La classificazione catastale degli immobili nella categoria D/6, per esempio, per definizione e per requisiti, comporta, ex se, il fine di lucro (cfr., Cass., n. 20334/2019 e Cass., n. 17968/2024).

Presupposti per esenzione IMU su società sportive dilettantistiche: la posizione della Corte di Cassazione

In conclusione, le agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche non possono essere riconosciute ad un soggetto imprenditoriale che non svolga in modo esclusivo attività dilettantistica sportiva-ricreativa.

E la sussistenza del requisito oggettivo non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti (anche del CONI) che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di una attività commerciale (cfr., Cass., n. 33577/2019).

L’art. 7 del Dlgs. n. 504/92 è del resto norma di stretta interpretazione, che prevede l’esenzione per particolari soggetti, che, o per la loro natura (enti pubblici, ecclesiastici, assistenziali, sportivi dilettantistici), o per la loro attività svolta (pubblica, assistenza, religiosa, sportiva ricreativa dilettantistica), meritano di essere tutelati con l’esenzione del prelievo fiscale.

La semplice equiparazione tra società di capitali e associazioni sportive non può dunque far ritenere che un soggetto che svolge attività imprenditoriale debba automaticamente beneficiare delle agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

E i presupposti soggettivi ed oggettivi, come visto, devono peraltro sussistere in concreto, essendo sempre onere del contribuente fornirne specifica dimostrazione.



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