Riapertura del riversamento ricerca e sviluppo da ponderare ai fini processuali


La procedura consente il riversamento, senza sanzioni e interessi, dei crediti di imposta ex art. 3 del DL 145/2013 relativi ai periodi 2015-2019, indebitamente utilizzati in compensazione. Il riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (e ciò sia per l’indebita compensazione di crediti non spettanti che di crediti inesistenti), consentendo ai contribuenti di procedere al versamento in 3 rate, la prima in scadenza al 3 giugno 2025, la seconda al 16 dicembre 2025 e l’ultima al 16 dicembre 2026.

La riapertura, recata dall’art. 19 del DL 25/2025, porta con sé anche ulteriori novità.
In particolare, il comma 6 dell’art. 19 del DL 25/2025 prevede che “Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento ai sensi del comma 1 [rectius, comma 5], è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025”.

La nuova norma, dunque, riapre la finestra per il riversamento anche per coloro che abbiano ricevuto un atto di recupero e non lo abbiano tempestivamente impugnato, purché detto riversamento sia integrale e il pagamento avvenga in unica soluzione.

Tale disposizione va ad aggiungersi a quanto già disposto dal comma 12 dell’art. 5 del DL 146/2021 che, in sostanza, prevede che nel caso in cui l’utilizzo del credito sia già stato contestato con PVC o con atto di recupero crediti notificato entro il 21 ottobre 2021, il riversamento deve necessariamente riguardare l’intero importo contestato ed avvenire in unica soluzione; viceversa, per gli atti istruttori o di recupero notificati dopo la data del 21 ottobre 2021, la possibilità di un riversamento parziale (e concordato con l’Ufficio) resta possibile; circostanza – peraltro – frequentemente avveratasi nella prassi applicativa degli scorsi mesi.

La riapertura in questione, inoltre, impone di ripensare la strategia per i diversi di schemi d’atto ricevuti dai contribuenti in queste ultime settimane; la possibilità di accedere ad un riversamento parziale concordato potrebbe, infatti, far propendere per la predisposizione di osservazioni difensive ex art. 6-bis della L. 212/2000, in luogo della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, onde ridurre il rischio che gli uffici ritengano non più percorribile la strada del riversamento (parziale e concordato), una volta instaurata la procedura di accertamento con adesione.

Il diniego al riversamento dovrebbe essere impugnabile

Ancora più interessante è poi la modifica apportata sempre all’interno del comma 12 dell’art. 5, in base alla quale “Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025”.

Dalla lettura della norma, appare – almeno a parere di chi scrive – che la rinuncia al giudizio ex art. 44 del DLgs. 546/1992 risulti una vera e propria condizione di ammissibilità per l’accesso al riversamento.
È dunque ipotizzabile che venga anche modificato il modello ministeriale, prevedendo un apposito campo in cui si dia atto della pendenza del contenzioso e della data in cui il contribuente ha trasmesso alla Corte di Giustizia tributaria l’atto di rinuncia al giudizio.

In questo senso, dunque, appare con tutta evidenza la finalità deflativa della procedura, la cui funzione principale è quella di dirimere l’annosa e complicata questione della spettanza dei crediti ricerca e sviluppo che sta affollando, oltre alle scrivanie dei funzionari, ormai anche le aule della giustizia tributaria.

Naturalmente, la rinuncia preventiva al giudizio espone il contribuente al rischio che, nell’ipotesi in cui l’Ufficio dovesse negare l’accesso alla procedura di riversamento per uno dei casi di cui all’art. 5 comma 8 del DL 146/2021 (tipicamente ipotesi di frode), il contribuente perderebbe la possibilità di contestare giudizialmente la pretesa, fermo restando che dovrebbe restare ferma la facoltà di impugnare l’eventuale diniego al riversamento, come avvenuto nel caso del diniego alla rottamazione, richiamando l’art. 19 comma 1 lett. h) del DLgs. 546/1992.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link