L’Agenzia eccepisce che un contribuente, titolare di redditi di lavoro autonomo, aveva omesso di valutare la sussistenza del requisito previsto per il rimborso dell’eventuale superamento della soglia de minimis.
La decisione della Commissione UE 14 agosto 2015, C (2015) 5549 final (vincolante per il giudice nazionale, obbligato ad attuare il diritto UE, anche disapplicando le norme interne in contrasto; Cass. 26 settembre 2017, n. 22377), stabilisce che le misure di aiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto illegalmente, violando l’art. 108, par. 3, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno. Tuttavia, salva l’ipotesi di aiuto individuale che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di cui ai regolamenti sugli aiuti de minimis. Se la soglia di irrilevanza è superata, il beneficio va negato interamente (Cass. 10 ottobre 2022, n. 29503).
Il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni che fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti con il mercato interno, ex art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE, cioè che si tratti di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, sempre che sussista un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa e l’aiuto di Stato concesso. Il beneficiario deve avere sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento e va evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto).
Nella specie, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens (Cass. 26 giugno 2019, n. 17199). Nel giudizio di legittimità, il controllo di compatibilità non è condizionato dalla deduzione di uno specifico motivo e le relative questioni possono essere conosciute d’ufficio, purché l’applicazione del diritto interno sia controversa e oggetto del dibattito introdotto con i motivi di ricorso (Cass. 11 maggio 2021, n. 12379).
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