La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori. Le imprese soggette a quest’obbligo di comunicazione sono tutte quelle in forma societaria, secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale (società di persone o di capitali), e a determinate condizioni, anche le reti d’impresa.
Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese, mentre le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025 possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori fino al 30 giugno 2025.
In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.
L’obbligo è applicato anche ai liquidatori della società, ovvero a soggetti per certi versi normativamente accostati agli amministratori.
Una distinzione dell’indirizzo PEC dell’amministratore da quello della società risulta certamente più aderente alla ratio della norma, volta a garantire la conoscibilità di un recapito di PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale. L’amministratore non può quindi utilizzare il medesimo indirizzo di PEC dell’impresa.
La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori in caso di iscrizione dell’impresa al R.I. o atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa, comportando la sospensione del procedimento. La CCIAA che riceve l’istanza dovrà pertanto sospendere l’iter istruttorio, assegnando all’impresa un congruo termine per l’integrazione del dato mancante. Qualora non venisse ottemperato l’obbligo, allo scadere del termine, si procede al rigetto della domanda.
Sotto il profilo sanzionatorio, si considera applicabile l’art. 2630 cc: (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). Pertanto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eseguire le dovute comunicazioni.
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