La vicenda di cui si occupa la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 28 marzo 2025, n. 2605, evidenzia il formalismo estremo del Legislatore. Sul piano del merito, è evidente che se gli articoli 41 e 11 del d.lgs 36/2023 impongono agli operatori economici di indicare se applichino il Ccnl stabilito dagli atti di gara o uno diverso, dichiarato equivalente, tale adempimento è assolutamente necessario ed inficia l’ammissione dell’offerta.
Altrettanto evidentemente, le previsioni di cui all’articolo 57 del codice relativo alle clausole sociali ed alle tutele economiche anche dei subappaltatori non consentono di non esporre le specifiche tutele del Ccnl che l’operatore economico applica.
Sul piano concreto, però, ha perfettamente ragione il ricorrente, nell’evidenziare che il concreto costo del lavoro degli appaltatori dipende da tutt’altre fonti: tipologia di contratto individuale di lavoro, quantità di risorse disponibili, eventuale ricorso al subappalto esistenza di altre fonti integrative del contratto nazionale.
Basti guardare all’elaborazione di Veneto Lavoro in merito agli “incentivi” alle imprese, consistenti in risparmi fiscali e contributivi per i datori di lavoro: un elenco lunghissimo, un dedalo di opportunità, la cui applicazione modifica radicalmente i costi solo in astratto determinabili dai Ccnl.
E poi, vi sono altri aspetti:
a) utilizzo o meno di straordinari;
b) incidenza della presenza di lavoratori in mobilità indennizzata, che costano molto meno sia sul piano previdenziale, sia come stipendio (oggi, la mobilità indennizzata non esiste più; comunque, sia la percezione della Naspi, sia molte altre condizioni oggettive e soggettive dei lavoratori e delle imprese, consentono una miriade di sgravi e benefici retributivi e previdenziali);
c) incidenza della presenza di apprendisti, che costano molto meno sul piano previdenziale e possono essere anche dequalificati fino a due categorie per almeno un certo lasso di tempo;
d) incidenza della presenza del part time;
e) possibilità dell’azienda di avvalersi di contratti a chiamata, o ancora di lavoratori somministrati o collaboratori;
f) grado di esternalizzazione delle attività di produzione o di amministrazione, mediante appalti a terzi (pulizie, stipendi, spedizioni, magazzinaggio, eccetera).
Il d.lgs 36/2023 sulla questione “costo del lavoro” pone principi giusti, ma ha creato una sovrastruttura normativa astratta del tutto lontana dalle concrete modalità di gestione del rapporto di lavoro da parte dei datori.
L’unico sistema vero ed efficace per garantire che gli appalti non si tramutino in dumping salariale per i dipendenti sarebbe attivare su larghissima scala controlli da parte degli Ispettorati del lavoro. Ma, a questo scopo occorrerebbe decuplicare al meno le forze di questi fondamentali uffici.
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