Nelle conclusioni rese nella Causa C‑726/23 l’Avvocato Generale ha evidenziato che la remunerazione per servizi infragruppo, forniti da una società madre a una società figlia e contrattualmente precisati, che è calcolata secondo il metodo del margine netto della transazione raccomandato dalle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico(OCSE) sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, deve essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto.
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