Se il trasferimento avviene oltre sei mesi dopo la chiusura del periodo d’imposta, si considerano le perdite risultanti al termine del periodo d’imposta in corso alla data del trasferimento.
Questa previsione è particolarmente rilevante per le operazioni di M&A (mergers and acquisitions), in cui la gestione del timing dell’operazione può influenzare la possibilità di riportare le perdite fiscali.
Se le azioni (pari al 51%) del capitale di Alfa Spa, società con perdite accumulate, vengono cedute aterzi in data 30 luglio 2025, e si verifica anche la condizione di modifica della attività di Alfa Spa, le perdite (come pure interessi passivi e Ace) sottoposte a verifica di riportabilità sono quelle esistenti al termine dell’esercizio 2025.
Nonostante le nuove limitazioni, il decreto prevede alcune eccezioni, che consentono il riporto delle perdite fiscali se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- a) Continuità del Controllo Societario
Le perdite possono essere riportate se il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto avviene:
- a favore della società controllante.
- a favore di una società controllata dalla stessa controllante.
- all’interno dello stesso gruppo societario, ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.
Questa deroga è finalizzata a garantire che le perdite rimangano utilizzabili all’interno di un perimetro aziendale consolidato, impedendo che vengano trasferite a soggetti esterni a scopo elusivo.
- b) Superamento del Test di Vitalità Economica
Le perdite possono essere riportate se, nell’esercizio precedente al trasferimento, l’impresa dimostra la propria continuità economica attraverso:
- il conseguimento di ricavi e proventi dell’attività caratteristica superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi;
- spese per lavoro subordinato e relativi contributi di valore significativo.
In questo caso, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore economico del patrimonio netto, calcolato come segue:
- riduzione del patrimonio netto per gli aumenti di capitale effettuati negli ultimi 24 mesi (escludendo i contributi pubblici);
- determinazione del valore economico tramite relazione giurata di stima redatta da un revisore o esperto indipendente (ex articolo 2409-bis del Codice Civile).
In assenza di questa relazione, il riporto delle perdite è consentito solo entro il limite del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio, senza considerare gli apporti degli ultimi 24 mesi e ragguagliato in base al rapporto tra valore economico e valore contabile del patrimonio netto.
In pratica il limite risulta dalla seguente formula:
Valore economico PN – [Versamenti ultimi 24 mesi x (Valore economico PN : Valore contabile PN)]
Nei casi di fusione e di scissione, il test di vitalità deve essere svolto anche per il periodo che intercorre tra la chiusura dell’esercizio anteriore alla data di efficacia della fusione (articolo 2504-bis, cc) e quest’ultima data.
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