Polizze assicurative campagna 2025: 11 milioni di euro per la copertura degli interessi passivi


Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha previsto un beneficio della copertura degli interessi, in regime “de minimis”, a fronte dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti, prevedendo che l’erogazione delle somme sia gestita dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le modalità per l’erogazione e la richiesta dell’aiuto sono state stabilite nelle istruzioni operative  n. 33 del 2025.

Beneficiari

Possono accedere all’aiuto le imprese agricole (codice ATECO 01), e della pesca e dell’acquacoltura (codice ATECO 03) che alla data della presentazione della domanda hanno:

  1. sede legale in Italia;
  2. iscrizione al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, della pesca e dell’acquacoltura, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN alla data di apertura di presentazione della domanda;
  3. stato “attivo” provato dal servizio SIAN di “verifica agricoltore in attività“;
  4. sottoscritto una polizza assicurativa per l’annualità 2025 contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
  5. hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario tramite delibera di concessione del finanziamento, della durata massima di cinque anni.

Determinazione dell’aiuto

Ogni beneficiario può ricevere un contributo una tantum per gli interessi su un finanziamento, che può arrivare al massimo al 50% del tasso d’interesse applicato dalla Banca. Tuttavia, l’importo totale non deve superare i limiti previsti dagli aiuti “de minimis” per il settore, come stabilito dal DM 31 dicembre 2024 n. 678746. Per le imprese agricole, l’importo massimo degli aiuti “de minimis” non può superare 50.000 euro in tre anni, e sarà ridotto se sono già stati concessi altri aiuti in regime “de minimis” nello stesso arco di tempo. Se le richieste superano la disponibilità complessiva, Agea ridurrà proporzionalmente l’importo dell’aiuto per ogni beneficiario.

Domanda di aiuto

Agea ha definito un modello di domanda (allegato alle presenti IO) che deve essere firmata digitalmente e inviata con tutti gli allegati in esso richiamati. In merito ai dati relativi al finanziamento, si precisa che deve essere riportata la data della delibera di concessione dello stesso, che deve essere stata emessa al massimo nei 30 giorni precedenti la presentazione della richiesta, e che, solamente per il 2025 sono ammessi finanziamenti concessi dal 1° gennaio 2025.

Termini di presentazione ed erogazione degli aiuti

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 15 aprile 2025 e fino al 15 settembre 2025. Gli aiuti verranno erogati a seguito dell’espletamento di tutti i controlli.

Controlli e pagamenti

Le domande inviate vengono esaminate per verificare la completezza delle informazioni e la conformità ai requisiti di ammissibilità. Se tutto risulta regolare, vengono determinati gli importi ammissibili per ciascun richiedente che saranno erogati per mezzo di bonifico bancario.

Per approfondimenti è disponibile QUI il documento integrale!



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