La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, da comunicare al Registro Imprese. Questa misura mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la P.A..
Soggetti obbligati
L’obbligo si applica a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ovvero le società di persone e quelle di capitali e le reti di impresa dotate di personalità giuridica. Sono esclusi gli amministratori di società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola), società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili senza personalità giuridica.
Decorrenza dell’obbligo
L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Le società già costituite prima di tale data hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi. Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese.
Modalità di comunicazione della PEC
Ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC personale, diverso da quello della società. La comunicazione della PEC deve essere effettuata al Registro Imprese tramite la competente CCIAA. Se un soggetto è amministratore di più società, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte.
Conseguenze del mancato adempimento
La mancata comunicazione della PEC impedisce la conclusione positiva dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o di nomina dell’amministratore. La CCIAA sospenderà il procedimento, concedendo un termine massimo di 30 giorni per l’integrazione del dato mancante. In caso di ulteriore omissione, la domanda sarà rigettata.
Sanzioni
La mancata comunicazione della PEC comporta un’ammenda da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto dalla normativa, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.
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