Detrazioni fiscali 2025, ecco quando � obbligatoria la fattura cointestata per avere agevolazioni e bonus: tutti i casi


Le fatture cointestate, ammesse solo nei rapporti B2C, sono necessarie in specifici casi per accedere a detrazioni fiscali e agevolazioni, come per spese sanitarie, edilizie o scolastiche sostenute da più soggetti, purché siano chiaramente indicati i beneficiari e le rispettive quote

In ambito fiscale, vi sono situazioni specifiche in cui è necessario che una fattura riporti i riferimenti di più persone, al fine di consentire l’accesso a benefici fiscali, come detrazioni e aliquote agevolate. Tuttavia, l’emissione di una fattura cointestata rappresenta una deroga e non è sempre consentita, essendo circoscritta alle operazioni in cui i cessionari/committenti siano soggetti privati (B2C) e non titolari di Partita IVA (B2B). Infatti, tale opzione è preclusa per le operazioni commerciali tra titolari di Partita IVA – ovvero tra imprese e professionisti – come chiarito dalla Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le fatture cointestate possono trovare applicazione solo nei rapporti B2C (Business to Consumer).
Sebbene non vi sia un obbligo generale di emissione, in taluni casi la presenza di una fattura con più intestatari costituisce condizione indispensabile per beneficiare di deduzioni o agevolazioni, specialmente quando più soggetti partecipano alla spesa.

Definizione e ambiti d’uso della fattura cointestata
Una fattura si considera “cointestata” quando riguarda una prestazione erogata nei confronti di più persone fisiche. Tali documenti vengono generalmente utilizzati in contesti in cui il pagamento viene effettuato congiuntamente da più soggetti. È un caso tipico, ad esempio, l’acquisto condiviso di un bene, oppure una prestazione professionale ricevuta da una pluralità di destinatari.
È altresì frequente l’impiego della fattura cointestata in ambito notarile o legale, quando la consulenza è richiesta congiuntamente da più clienti, come può accadere per pratiche ereditarie o atti riferiti a immobili in comunione.

Detrazioni e agevolazioni: quando è utile indicare più soggetti?
Anche, se in linea generale, il diritto alla detrazione compete esclusivamente a chi figura come intestatario della fattura, vi sono delle eccezioni. In alcune ipotesi, per accedere a benefici come l’IVA agevolata al 4% per i disabili, è essenziale che risulti con chiarezza chi abbia effettivamente usufruito della prestazione, anche quando non è lei/lui ad averla pagata.
In relazione a tali agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i vantaggi fiscali previsti dalla Legge 104 spettano al soggetto portatore di handicap oppure al familiare convivente che lo ha fiscalmente a carico.
Per essere considerato a carico, un soggetto non deve superare determinati limiti di reddito:

  • 4.000 euro annui per figli fino a 24 anni;
  • 2.840,51 euro per gli altri.

Non rilevano, per il calcolo, redditi esenti come pensioni sociali, indennità di accompagnamento o assegni per invalidità.
A seconda della situazione anagrafica e fiscale, si configurano scenari diversi:

  • se la fattura è intestata al familiare, è necessario che sia esplicitato che la prestazione è stata resa al disabile, con indicazione del suo codice fiscale;
  • se entrambi i genitori contribuiscono alla spesa, la fattura deve specificare le rispettive quote di partecipazione per poter fruire della detrazione in proporzione;
  • anche se la fattura è intestata al disabile fiscalmente a carico, la detrazione può essere fruita dal familiare che lo ha a carico;
  • se invece il disabile non è a carico, la detrazione spetta solo a lui, e la fattura deve essere a lui intestata.
Mentre la detrazione del 19% è vincolata a questi criteri, le spese deducibili (come quelle sanitarie) possono essere detratte anche se il disabile non è a carico, purché la spesa sia stata sostenuta da chi ne chiede la deduzione.

Interventi edilizi su immobili in comproprietà: come gestire le fatture?
Complessa è anche la materia delle detrazioni legate agli interventi su immobili. Quando l’immobile è in comproprietà, ad esempio da due coniugi, e si effettuano lavori di ristrutturazione, si pone il problema di come emettere correttamente le fatture.
La Circolare 28/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti: la detrazione, ai sensi dell’art. 16 bis del T.U.I.R., spetta a ciascun comproprietario in relazione alla quota di spesa effettivamente sostenuta, indipendentemente da chi risulti intestatario della fattura. Tuttavia, affinché ciascun comproprietario possa fruire della propria quota, è necessario che nella fattura siano indicate le percentuali di partecipazione.
Ad esempio, anche se la fattura è intestata a un solo coniuge, è sufficiente che venga specificato che il secondo coniuge ha partecipato per una determinata quota, inserendo i codici fiscali di entrambi. Questo consente di ripartire correttamente il beneficio fiscale.

Modalità di compilazione della fattura con più intestatari
Per quanto riguarda la compilazione, nelle fatture elettroniche si devono indicare i dati anagrafici e fiscali di uno solo dei cointestatari nella sezione “Identificativi Fiscali”. I dati dell’altro soggetto – o degli altri – possono essere inseriti nel campo “Oggetto/Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali”.
La Risoluzione 87/E/2017 conferma questa modalità operativa: il sistema riconosce il documento come valido se la presenza degli altri soggetti è correttamente riportata nei campi di testo libero, purché ne emergano chiaramente l’identità e la quota di spesa.
Le regole sopra esposte trovano applicazione in tutte le situazioni in cui si intenda beneficiare di detrazioni, quali:

  • spese mediche;
  • canoni di locazione per studenti fuori sede;
  • trasporti pubblici;
  • istruzione scolastica e universitaria;
  • attività sportive per ragazzi.

In tutte queste ipotesi, se il beneficiario della prestazione è fiscalmente a carico, è fondamentale indicarlo in fattura, anche quando la spesa è stata sostenuta da un altro soggetto. Qualora entrambi i genitori abbiano contribuito, la ripartizione delle quote va evidenziata nel documento.
Se, infine, il figlio o il soggetto beneficiario non è fiscalmente a carico, l’unico titolato a beneficiare della detrazione sarà proprio lui, e la fattura dovrà essere a lui intestata.





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