Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno anche nel prospetto aiuti di Stato


Il credito d’imposta per le imprese che hanno effettuato dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 gli investimenti agevolati nella c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno, ex art. 16 del DL n. 124/2023 e decreto 17 maggio 2024, va indicato nel quadro RU del modello REDDITI 2025.
In particolare, tale agevolazione, prorogata anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 dall’art. 1 commi 485 – 491 della L. 207/2024, va indicata nella sezione I del quadro RU utilizzando l’apposito codice credito “T1”.

Nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (2024 quindi per i soggetti “solari”).

Si ricorda che al fine di accedere al beneficio per il 2024, dovevano essere presentate specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate:
– una comunicazione “ordinaria”, dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, indicando l’ammontare delle spese agevolabili sostenute o che si prevedeva di sostenere entro il 15 novembre 2024;
– una comunicazione “integrativa”, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, attestante gli investimenti effettivamente realizzati.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale rideterminata, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Tale percentuale è stata fissata al 100% con provv. Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2024 n. 446421.
Per il 2025, si ricorda che le comunicazioni per l’accesso al credito devono essere presentate entro il 31 maggio (si veda “Al via dal 31 marzo le comunicazioni per il bonus ZES unica Mezzogiorno” del 25 marzo 2025).

Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento della Commissione (Ue) 17 giugno 2014 n. 651/2014.
Pertanto, come precisato dalle stesse istruzioni alla compilazione del quando RU del modello REDDITI 2025, il credito d’imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS. A tal fine, va utilizzato lo specifico codice aiuto “86”.

Stando alle specifiche tecniche, nella colonna 26 del rigo RS401, che definisce la tipologia di costi sostenuti, possono essere utilizzati i codici 1 (terreni), 2 (immobili) e 3 (impianti, macchinari e attrezzature).

Le istruzioni precisano inoltre che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 22 luglio 2024 e chiuso prima del 12 dicembre 2024 non devono indicare il credito d’imposta nel modello REDDITI 2024.
Qualora tali soggetti abbiano indicato il credito nel modello REDDITI 2024, il residuo non va riportato nel rigo RU2 del modello REDDITI 2025 e il nuovo ammontare del credito, determinato sulla base della percentuale resa nota con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2024, va riportato per intero nel rigo RU5, colonna 3.

Il credito d’imposta è riconosciuto, con alcune peculiarità e, quindi, con una disciplina separata, anche a:
– le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura (art. 16-bis del DL 124/2023);
– le ZLS (art. 13 del DL 60/2024).

Ai fini dell’indicazione nel modello REDDITI 2025 di tali agevolazioni, vanno utilizzati specifici e distinti codici.
In particolare:
– il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo ex art. 16-bis del DL 124/2023 va indicato nel quadro RU utilizzando il codice credito “U3” e va indicato nel prospetto aiuti di Stato di cui al rigo RS401 con il codice “89”;
– il credito d’imposta per investimenti nelle ZLS ex art. 13 del DL 60/2024 va indicato nel quadro RU utilizzando il codice credito “U4” e al rigo RS401 con il codice “90”.

La seguente tabella riepiloga l’indicazione delle agevolazioni in esame.

Norma di riferimento Indicazione nel quadro RU Indicazione nel rigo RS401
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023 Codice credito “T1” Codice aiuto “86”
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo ex art. 16-bis del DL 124/2023 Codice credito “U3” Codice aiuto “89”
Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS ex art. 13 del DL 60/2024 Codice credito “U4” Codice aiuto “90”



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